Il miglior modo per non far rovinare la macchina è coprirla con un telo, attenzione però a come lo posizionate o potreste ricevere una multa.
È successo a Lignano Sabbie d’oro, e a pagarne le conseguenze è stato un ignaro signore, che successivamente ha riportato la vicenda sui suoi profili social. Il malcapitato afferma di aver coperto la sua auto per proteggerla dalla resina prodotta dai pini, e che dopo due giorni avrebbe trovato la contravvenzione sulla vettura.
Il paradosso
Il signor Maurizio, il proprietario dell’auto, afferma sui suoi profili social che bastava alzare la copertura per vedere la targa, in quanto il telo non era stato bloccato in nessun modo. A dar manforte alla sua tesi c’è il fatto che l’ufficiale di polizia che lo ha sanzionato è riuscito ad alzare il telo per vedere la targa. Tuttavia ha deciso che non contesterà la multa, visto anche l’importo contenuto di appena 29,40 euro. Sui suoi profili social, ci ha tenuto a far sapere che a parer suo è mancato il buonsenso da parte dell’amministrazione comunale. Lui afferma che è scorretto multarlo perché la targa poteva essere vista facilmente alzando il telo.
Che cosa dice la legge?
La legge è parzialmente chiara, il signor Maurizio ha già affermato che non farà ricorso ma effettivamente la sanzione potrebbe risultare ambigua. Nel articolo 100 del codice stradale si afferma che non si può coprire la targa quando si circola per strada, ma non viene specificato se quando è parcheggiata la targa può essere coperta.
Più in particolare nell’ articolo 100, comma 1 si afferma che: “Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione”. Per il momento però questo articolo effettivamente non viene infranto dal signore. Al comma 10 però si specifica che: “Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo”. Già adesso la situazione diventa più ambigua in quanto il telo potrebbe essere inteso anche come “distintivo“.
Solo all’articolo 102, comma 7 viene specificato che: “Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa”. E purtroppo per il signor Maurizio l’articolo 3 del codice della strada afferma proprio che la sosta su strada pubblica è una delle fasi della circolazione stradale, per cui vale l’articolo 102.
Il signore perciò sarà costretto a pagare la multa, ma resta il fatto che questa storia ci sembra un po’ surreale, e purtroppo non è la prima volta che capita